L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio:

  • a)rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13;
  • b)effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1;
  • c)adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25;
  • d)riconosce il personale e gli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti, conformemente agli articoli 20 e 22;
  • e)assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attivita' di formazione e di esame;
  • f)tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all'art. 19;
  • g)effettua il monitoraggio dell'iter di certificazione dei macchinisti conformemente all'art. 23;
  • h)effettua i controlli conformemente all'art. 25;
  • i)stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell'attivita' di esaminatori come previsto dall'art. 22, comma 5. L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, puo' chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze. Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facolta' di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione. L'Agenzia non puo' delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere c), g) ed i). Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi. Laddove l'Agenzia delega ad un'impresa ferroviaria i compiti di cui al comma 1, lettera a), o b), deve essere soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
  • a)l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti;
  • b)l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati. Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia. L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art18 · fonte del testo

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