Art. 15 — Verifiche periodiche
Affinche' la licenza conservi la sua validita', il titolare e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicita' specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8. Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1. Affinche' il certificato conservi la sua validita', il macchinista e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami e' fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicita' minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
