Art. 17 — Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura

Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validita' delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunita' di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneita' al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si e' compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneita' alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonche' all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni gia' vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilita' per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilita' al lavoro di durata superiore a tre mesi.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art17 · fonte del testo

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