Art. 19 — Registri e scambio di dati
L'Agenzia:
- a)tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI;
- b)fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:
- a)tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonche' i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 15. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII;
- b)cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari;
- c)forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri quando cio' e' necessario come conseguenza delle loro attivita' transnazionali. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilita' dei registri di cui ai commi 1 e 2. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalita' di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
