L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia. L'istanza per il rilascio della licenza e' presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalita' stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X. Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato. L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari. La licenza e' valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1. La licenza e' rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza puo' avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia. L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art13 · fonte del testo

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