Art. 2 — Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
- a)metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
- b)reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
- c)infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
- d)sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
