Art. 3 — Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
- a)direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
- b)Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- c)autorita' competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;
- d)macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;
- e)sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocita' costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonche' le linee regionali non funzionalmente isolate cosi' come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;
- f)gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
- g)impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;
- h)STI: Specifiche tecniche di interoperabilita' cioe' le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;
- i)ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
- l)certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare e' autorizzato a condurre, nonche' il veicolo che il titolare e' autorizzato a condurre;
- m)Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorita' competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
