Gli esami sono definiti:
- a)per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformita' dell'art. 13, comma 1;
- b)per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformita' dell'art. 14. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, e' effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore puo' appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami. Alla fine del corso di formazione e' effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacita' di condotta e' effettuata con prove di condotta sulla rete. E' possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
