I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. ((Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro)). 37 39 48 Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. ((Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.)) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori. 24 48

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

24

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1129) che "Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

37

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 1) che "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020."

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

39

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

48

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21024/2026

    21 giugno 2026

    Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

    Art. 4 · Art. 33 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

    Rassegna di giugno 2026, p. 11

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1527/2026

    23 gennaio 2026

    A seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

    Art. 4 · Art. 180 rilancio · Art. 5-quinquies Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 64 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2026, p. 6 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22963/2025

    9 agosto 2025

    Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'omesso versamento al Comune, da parte del gestore di una struttura ricettiva, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (21 dicembre 2021), essendo irrilevante, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, il riconoscimento al predetto gestore della qualifica di responsabile del pagamento della suddetta imposta, valevole quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria, operato con efficacia retroattiva da tale norma.

    Art. 4 · Art. 1 c.p.c. · Art. 103 cost. · Art. 180 rilancio

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 26 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 281/2016

    Questione inammissibile
    16 dicembre 2016

    Non è accolta l'istanza dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri di restituire al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 4, comma 3- bis , del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui consente ai comuni delle isole minori di assoggettare ad imposta di sbarco solo i passeggeri che raggiungano l'isola con una delle compagnie di navigazione di linea, escludendo coloro che si avvalgano di un altro vettore. Il sopravvenuto art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015 - che ha sostituito l'imposta di sbarco con il "contributo di sbarco" (esteso ai passeggeri di "vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola") - non incide sulla rilevanza delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, poiché la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato nei giudizi amministrativi a quibus (in specie, regolamento comunale istitutivo dell'imposta di sbarco nell'isola di Capri) va condotta in base al principio tempus regit actum . Lo ius superveniens non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità promosso dai giudici amministrativi, poiché, secondo il principio tempus regit actum , la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 30 del 2016 e n. 151 del 2014)

    Art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2011

2011oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 3 mesi
  2. 25 aprile 2026 — 12 agosto 2026per 4 mesi
  3. 25 febbraio 2026 — 25 aprile 2026per un mese
  4. 1 gennaio 2024 — 25 febbraio 2026per 2 anni
  5. 1 gennaio 2023 — 1 gennaio 2024per un anno
  6. 22 giugno 2022 — 1 gennaio 2023per 6 mesi
  7. 21 dicembre 2021 — 22 giugno 2022per 6 mesi
  8. 22 maggio 2021 — 21 dicembre 2021per 7 mesi
  9. 19 luglio 2020 — 22 maggio 2021per 10 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020per 2 mesi
  11. 25 dicembre 2019 — 19 maggio 2020per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2019 — 25 dicembre 2019per 12 mesi
  13. 2 febbraio 2016 — 1 gennaio 2019per 3 anni
  14. 29 aprile 2012 — 2 febbraio 2016per 4 anni
  15. 23 marzo 2011 — 29 aprile 2012testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 2026 al 12 agosto 2026. 83 parole tolte, 66 parole aggiunte.

… 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,tolto: ... limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo … d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa tolto: o infedele presentazione della dichiarazione tolto: da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa tolto: pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno aggiunto: del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa tolto: di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. aggiunto: del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai … medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa tolto: o infedele presentazione della dichiarazione tolto: da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa tolto: dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo aggiunto: del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa tolto: di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni aggiunto: del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art4 · fonte del testo