Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole: «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.». All'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
- b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295»;
- c)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207». All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"». Le risorse destinate alla societa' Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu', e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu', la societa' Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale. E' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Al fine di garantire la disponibilita' di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, e' autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale "Daniela Samuele", da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
- a)per il 50 per cento e' destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b)per il 50 per cento e' acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalita' di determinazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica", con cio' intendendosi gli atleti e i loro familiari nonche' le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti. ((In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento)). In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" per il settore del turismo, il Ministero del turismo puo' avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' sostituito dal seguente: "11. Per lo svolgimento delle sue funzioni e' attribuito alla Societa' un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo e' incluso nella voce 'oneri di investimento' compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Societa' delle attivita' previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi e' attribuito alla medesima Societa' un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36". Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e' rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
