Disposizioni in materia di fiscalita' regionale ((e locale)) Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, la parola "2020", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2021";
- b)all'articolo 4:
- 1)al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020" e le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
- 2)al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
- c)all'articolo 7:
- 1)al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
- 2)al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";
- d)all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". ((1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"))
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
