Disposizioni in materia di fiscalita' regionale ((e locale)) Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, la parola "2020", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2021";
  • b)all'articolo 4:
  • 1)al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020" e le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
  • 2)al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
  • c)all'articolo 7:
  • 1)al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
  • 2)al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";
  • d)all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". ((1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"))

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 142 parole aggiunte in 2 capoversi.

Disposizioni in materia di fiscalita' regionale aggiunto: e locale Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". aggiunto: 1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art46 · fonte del testo

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