Art. 12 — Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali

I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
  • b)definizione delle modalita' secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
  • c)definizione delle modalita' secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
  • d)disciplina di uno o piu' tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilita' urbana;
  • e)disciplina di uno o piu' tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
  • f)previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
  • g)previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
  • h)previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
  • i)previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorita' di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;
  • l)previsione che la legge statale, nell'ambito della premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita' e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per cio' che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Testo vigente dal 6 maggio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 201/2010

    Questione infondata
    10 giugno 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lett. b ) ed f ), e 12, comma 1, lett. b ) e c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la compartecipazione relativa al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

    Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 10 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 11 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 12 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art12 · fonte del testo

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