Art. 12 — Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 si applicano anche ai tributi delle regioni e degli enti locali. All'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «dal duecento al quattrocento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare» e, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; All'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
  • b)al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
  • c)al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra e' inserita la seguente: «amministrativa»;
  • d)al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la seguente: «amministrative». All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 695 la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI»;
  • b)al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
  • c)al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
  • d)al comma 698 dopo la parola: «sanzione» e' inserita la seguente: «amministrativa». All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»;
  • b)al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;147~art12 · fonte del testo

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