I Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facolta' puo' essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimita' di un Comune con piu' di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo. I Comuni suddetti possono altresi' applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformita' al comma precedente mia prima dell'entrata in vigore della presente legge.2 In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facolta' prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprieta' verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta. Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43. Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota e' fissata nella misura dell'8 per cento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili".

Testo vigente dal 29 maggio 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 21, 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 23, 3, 41, 42 Cost. La legge, pur nella peculiarietà del suo congegno, non ha conferito agli enti impositori un potere illimitato: l'oggetto della imposta è stabilito dalla legge e consiste nell'incremento di valore realizzatosi sull'area fabbricabile; la legge precisa la nozione di area fabbricabile; sono poste le norme per determinare l'incremento di valore delle aree stesse. Ai comuni resta il compito di fissare la data di riferimento per il valore iniziale o di base perché l'incremento è connesso a condizioni locali di sviluppo urbanistico, di investimenti produttivi e di modificazioni sociali, che possono essere accertate solo localmente, precisandosi in concreto l'arco temporale di avveramento; comunque il relativo potere non è illimitato nel tempo e contro la deliberazione comunale sono esperibili i consueti rimedi giurisdizionali. La diversità delle rispettive determinazioni non da' luogo ad ineguaglianze nella applicazione della legge, ma ad applicazioni diverse, conformi a situazioni obiettivamente diverse.

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/1973

    Questione infondata
    16 luglio 1973

    Con sentenza n. 44 del 1966 la Corte costituzionale, nel decidere la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sull'"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha dichiarato l'incostituzionalità del solo comma secondo sul rilievo che la facoltà dallo stesso prevista di sottoporre ad imposizione anche coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di riferimento e quella di entrata in vigore della legge dava luogo ad un'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia retroattiva della norma fosse sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato fossero rimasti nella sfera patrimoniale del soggetto; con la stessa sentenza ha, per contro, dichiarata non fondata l'eccezione d'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25 osservando che nell'ipotesi da esso prevista l'aumento di valore colpito dall'imposta è esistente nella sfera patrimoniale dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della deliberazione istitutiva dell'imposta straordinaria, ragion per cui il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva non deve in questo caso considerarsi spezzato.

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 53 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 73/1969

    Questione inammissibile
    9 aprile 1969

    Come la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 6 del 29 gennaio 1969, è da escludere che le Commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura giurisdizionale, in quanto la disciplina positivamente dettata in ordine alla loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto alla circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle Commissioni stesse, è aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi alla autorità giurisdizionale ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel senso che le anzidette Commissioni sono organi amministrativi: ne consegue che esse non sono legittimate a proporre questioni di legittimità costituzionale.

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1963 al 29 maggio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili".

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art25 · fonte del testo

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