Art. 14 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
- c)al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
- d)al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
