Art. 5 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
  • c)al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o»;
  • d)al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
  • e)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art5 · fonte del testo

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