Art. 13 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
- b)al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
- c)ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
