Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
