La licenza di navigazione per le ((navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,)) e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ((ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,)), il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, ((il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario)), il nome dell'unita' se richiesto, ((...)) il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati ((allo Sportello telematico del diportista (STED))) su supporto informatico o per via telematica. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione ((dallo Sportello telematico del diportista (STED))) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 13 parole tolte, 73 parole aggiunte.

La licenza di navigazione per le aggiunto: navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto aggiunto: utilizzate a fini commerciali, e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizionetolto: , aggiunto: ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome tolto: del aggiunto: o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, tolto: l'ufficio di iscrizione eaggiunto: ... il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. … validita'. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati tolto: al competente ufficio aggiunto: allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione tolto: dai rispettivi uffici di iscrizione aggiunto: dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art23 · fonte del testo

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