Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali»;
- b)al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c-ter)e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.»;
- c)al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
- d)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;
- e)al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
