Art. 11 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
- a)copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
- b)dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste;
- c)dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
- d)dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.»;
- c)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.»;
- d)al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista (STED)».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
