Art. 24 — Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»;
  • b)al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto»;
  • c)al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
  • d)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.»;
  • e)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»;
  • f)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art24 · fonte del testo

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