Art. 17 — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unita'»;
- b)al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;
- c)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;
- d)al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»;
- e)al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.»;
- f)il comma 4 e' abrogato.
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
