Art. 33 — Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi:»;
- b)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
