Art. 34 — Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
- b)il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
