Art. 45 — Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed e' corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;
- c)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
