Art. 4 — Poteri di accertamento e di contestazione

((I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.)) ((I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 12 e 13, anche autonomamente, nonche' 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili.)) ((Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorita' competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso.)) I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresi' i poteri attribuiti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di ((cinque)) anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto. ((Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.))

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14236/2025

    28 maggio 2025

    In tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinatorio dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione.

    Art. 4 · Art. 8 Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 145 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2008 al 17 gennaio 2025. 82 parole tolte, 206 parole aggiunte.

I funzionari dell'Agenzia delle dogane aggiunto: e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (tolto: CEaggiunto: UE) n. tolto: 450/2008 aggiunto: 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 aggiunto: 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. tolto: 43 aggiunto: 141, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con … 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica aggiunto: del 31 marzo 1988, n. 148. I militari della Guardia di finanza accertano le … della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, tolto: e dalle leggi tributarie laddove applicabili. aggiunto: dagli articoli 12 e 13, anche autonomamente, nonche' 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili. Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorita' competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza … dogane. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di tolto: dieci aggiunto: cinque anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, … cui al presente decreto. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano tolto: fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorche' le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all'articolo 3 aggiunto: indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose, l'Agenzia delle dogane tolto: conserva dette informazioni, nonche' i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati aggiunto: e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unita' di informazione finanziaria per tolto: l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali aggiunto: l'Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art4 · fonte del testo