Art. 5 — Collaborazione e scambio delle informazioni

[1]((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri:

  • a)le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
  • b)le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
  • c)le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attivita' criminosa correlata al denaro contante;
  • d)le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.)) ((Qualora emergano indizi di attivita' criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.)) ((Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al piu' tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.)) ((Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.)) ((Previa autorizzazione scritta dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorita' di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:
  • a)le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
  • b)le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.)) ((La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attivita' di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.)) ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia:
  • a)le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al piu' tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
  • b)le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.)) ((L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)).

[2]3-quinques. ((Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web.)) Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocita', anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

4

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2017 al 17 gennaio 2025. 170 parole tolte, 452 parole aggiunte in 10 capoversi.

L'Agenzia delle dogane e aggiunto: dei monopoli e la Guardia di finanza tolto: scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decretoaggiunto: , ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorita' tolto: di aggiunto: competenti degli altri Stati membritolto: , qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: :

aggiunto: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;

aggiunto: b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;

aggiunto: c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attivita' criminosa correlata al denaro contante;

aggiunto: d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio. Qualora emergano tolto: fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunita' europea aggiunto: indizi di attivita' criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e aggiunto: dei monopoli e dalla Guardia di finanza aggiunto: anche alla Commissione europeatolto: . L'Agenziaaggiunto: , alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al piu' tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale. Previa autorizzazione scritta dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e aggiunto: dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano tolto: le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorita' di Paesi terzi, tolto: nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la aggiunto: nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:

aggiunto: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;

aggiunto: b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7. La Guardia di finanza tolto: comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora cio' rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 aggiunto: procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attivita' di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia:

aggiunto: a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al piu' tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

aggiunto: 3-quinques. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art5 · fonte del testo

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