Art. 8 — Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ((data in cui riceve i verbali di contestazione.)) L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1 Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

1

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 29 aprile 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14236/2025

    28 maggio 2025

    In tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinatorio dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione.

    Art. 8 · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 145 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2011 al 29 aprile 2012. 9 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla tolto: scadenza del termine di cui al comma 1 aggiunto: data in cui riceve i verbali di contestazione. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che … comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestatetolto: . 7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art8 · fonte del testo

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