Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma ((e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo)). L'obbligo di dichiarazione non e' soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ((ovvero se il denaro contante non e' messo a disposizione a fini di controllo)). La dichiarazione, redatta in conformita' al modello ((di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021)) puo' essere, in alternativa:

  • a)trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalita' e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)). Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
  • b)consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. ((Qualora nel corso dell'attivita' di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione e' resa entro un termine di trenta giorni in conformita' al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa.)) ((Le autorita' competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinche' le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.)) ((Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori)) di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. ((Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.))

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26710/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di sanzioni in materia valutaria, l'infrazione relativa alla violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, si consuma con il mancato possesso della dichiarazione di trasporto di denaro contante per l'importo indicato dalla predetta norma, al momento del passaggio della frontiera, essendo la ratio della disciplina evitare l'introduzione e l'investimento nel territorio dello Stato di proventi derivanti da attività illecite, con la conseguenza che l'obbligo dichiarativo non può essere assolto attraverso la compilazione del modulo direttamente presso lo sportello dell'ufficio di confine o presso un ufficio limitrofo.

    Art. 3

    Rassegna di ottobre 2025, p. 48 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17088/2025

    25 giugno 2025
    • Commercio

    In tema di infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, in caso di volo internazionale verso un Paese extra Ue risultante dal biglietto unitario, per valico doganale rilevante ai fini della dichiarazione ex art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 deve intendersi quello predisposto dal nostro Stato al primo imbarco, seppure sia previsto uno scalo intermedio in transito, all'interno del territorio nazionale.

    Art. 3

    Rassegna di giugno 2025, p. 63 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2008 al 17 gennaio 2025. 97 parole tolte, 257 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma tolto: all'Agenzia delle dogane aggiunto: e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non e' soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete aggiunto: ovvero se il denaro contante non e' messo a disposizione a fini di controllo. La dichiarazione, redatta in conformita' al modello tolto: allegato al presente decreto aggiunto: di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021 puo' essere, in alternativa:

a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalita' e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane aggiunto: e dei monopoli. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

… dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. tolto: Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, aggiunto: Qualora nel corso dell'attivita' di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso tolto: l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta aggiunto: il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione e' resa entro un termine di trenta giorni in conformita' al modello tolto: allegato al presente decreto, e' consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi. Gli aggiunto: di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa. Le autorita' competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinche' le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi. Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo … l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. tolto: Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare, con proprio decreto, il modello allegato al presente decreto aggiunto: Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art3 · fonte del testo

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