Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (25G00201)
- Art. 1 — Disposizioni generali
- Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»
- Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»
- Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»
- Art. 5 — Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari
- Art. 6 — Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività
- Art. 7 — Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione
- Art. 8 — Obblighi di adeguata verifica
- Art. 9 — Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività
- Art. 10 — Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività
- Art. 11 — Requisiti per la validità delle autocertificazioni
- Art. 12 — Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
- Art. 13 — Obblighi di comunicazione
- Art. 14 — Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni
- Art. 15 — Registrazione unica di un gestore di cripto-attività
- Art. 16 — Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
- Art. 17 — Disposizioni in materia di protezione di dati personali
- Art. 18 — Norme di esecuzione
- Art. 19 — Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 20 — Decorrenza