Art. 8 — Obblighi di adeguata verifica
I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
