Art. 15 — Registrazione unica di un gestore di cripto-attività
Un gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13. Il gestore di cripto-attivita' che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in piu' di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorita' competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attivita' deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13. Non e' tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attivita' non e' tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi da 3 a 8, in virtu' del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attivita' in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
- a)denominazione;
- b)indirizzo postale;
- c)indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d)eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita';
- e)gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
- f)ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva. Il gestore di cripto-attivita' comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4. Il gestore di cripto-attivita' e' cancellato dal registro dei gestori di cripto-attivita' se:
- a)il gestore di cripto-attivita' notifica all'Agenzia delle entrate di non avere piu' utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea;
- b)in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto-attivita' abbia cessato le attivita';
- c)il gestore di cripto-attivita' non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);
- d)l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8. Se un gestore di cripto-attivita' registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita'. Un gestore di cripto-attivita' la cui registrazione in uno Stato membro e' stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si puo' registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
