Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»
Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), e' aggiunta la seguente: «ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale di un Venditore.»;
- b)all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;
- c)all'articolo 14, comma 4, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».
Testo vigente dal 22 dicembre 2025
