Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»

Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.»;
  • b)all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,»;
  • c)all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».

Testo vigente dal 22 dicembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194~art3 · fonte del testo

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