Art. 9 — Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività
Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita' un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attivita', o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attivita' a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione originale.
Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
