Art. 18 — Norme di esecuzione
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b), e' pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.
Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
