Art. 10 — Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

Al fine di determinare se l'entita' utente di cripto-attivita' e' una persona oggetto di comunicazione:

  • a)il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entita' utente di cripto-attivita', un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entita' utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entita' utente di cripto-attivita', o, per le entita' utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se l'entita' utente di cripto-attivita' certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entita' utente di cripto-attivita';
  • b)se l'autocertificazione indica che l'entita' utente di cripto-attivita' e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione considera l'entita' utente di cripto-attivita' come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un soggetto escluso. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione determina se un'entita' utente di cripto-attivita', diversa da un soggetto escluso, ha una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un'entita' attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entita' utente di cripto-attivita'. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
  • a)al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);
  • b)al fine di determinare se una persona che esercita il controllo e' una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entita' utente di cripto-attivita' o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entita' utente di cripto-attivita' o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione.

Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194~art10 · fonte del testo

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