Art. 16 — Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalita' di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

Testo vigente dal 22 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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