Codice civile

Art. 2437 c.c. — Diritto di recesso

[1]Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  • a)la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
  • b)la trasformazione della societa';
  • c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19));
  • d)la revoca dello stato di liquidazione;
  • e)l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
  • f)la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  • g)le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

[2]Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • a)la proroga del termine;
  • b)l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

[3]Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

[4]Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso.

[5]Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.

[6]E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 22 marzo 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2437 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30133/2025

    14 novembre 2025

    In tema di società di capitali, la previsione sul diritto di recesso dei soci di cui all'attuale testo dell'art. 2437, comma 1, c.c. deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la deliberazione assembleare costituisce un avvenimento in sé, verificatosi in un preciso momento storico, sia a quella in cui essa rappresenta l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da fatti o avvenimenti succedutisi nel tempo e tra loro collegati, in cui ognuno si pone come necessario antecedente di quello successivo, fino alla deliberazione finale il cui oggetto sia l'esito, conosciuto ab origine dai soci, di tale complessa operazione, con la differenza che, nella prima ipotesi, il diritto di recesso spetta ai soci assenti all'assemblea e a quelli presenti ma dissenzienti o astenuti, mentre, nel secondo caso, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti o degli avvenimenti collegati suddetti preclude il sorgere del diritto di recesso in suo favore.

    Art. 2437 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14947/2025

    4 giugno 2025

    La modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c..

    Art. 2437 c.c. · Art. 147 t.u.a. · Art. 202 t.u.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella sezione X del capo dedicato alla società per azioni sono raccolte sistematicamente le disposizioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, con notevoli innovazioni e integrazioni rispetto al codice di commercio. In virtù dell'art. 2436 tutte le deliberazioni che comportano mutamenti dell'atto costitutivo sono assoggettate all'omologazione giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme date nell'art. 2411. Gli effetti della registrazione sono diversi. In parte essi risultano da espresse disposizioni: decorrenza del termine per l'impugnativa della deliberazione (art. 2377); decorrenza del termine per il recesso dei soci non intervenuti all'assemblea (art. 2437); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di riduzione del capitale (art. 2445); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione (art. 2503). In via generale si è però ritenuto eccessivo porre una norma rigida, che attribuisse alla registrazione delle modificazioni dell'atto costitutivo la stessa efficacia costitutiva riconosciuta alla registrazione dell'atto costitutivo, soprattutto in considerazione degli inconvenienti pratici che ne sarebbero derivati. Perciò, in difetto di particolari disposizioni, l'art. 2436, secondo comma, riconosce alla registrazione di fronte ai terzi effetto puramente dichiarativo, adottando lo stesso criterio accolto per le società in nome collettivo dall'art. 2300. L'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo resta però in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi, all'omologazione giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 992

  • L'art. 2437 disciplina il diritto di recesso, di cui la legislazione speciale è venuta man mano riducendo l'area di applicazione con un ingente numero di disposizioni che si sono sovrapposte e che hanno fatto del regolamento di questo istituto una selva inestricabile per l'interprete che si avventuri per i suoi meandri malcerti. Nonostante qualche corrente contraria al mantenimento del diritto di recesso, si è ritenuto che questo dovesse essere conservato, poichè esso costituisce ancora un ottimo strumento di tutela per il socio dissenziente, pur riconoscendo giusta la tendenza della legislazione suaccennata di limitare i casi in cui il diritto stesso può essere esercitato. Si è perciò disposto (art. 2437) che possono recedere dalla società i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto e del tipo della società e il trasferimento della sede all'estero. Si è considerato infatti che la portata delle dette deliberazioni è tale da escludere che esse possano venir imposte ai soci che non vi consentono da un voto di maggioranza, e che fosse di conseguenza giusto consentire a questi ultimi di sciogliersi dal vincolo sociale, ottenendo il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. Così ridotti i casi in cui è ammissibile il recesso, è parso giusto stabilire la nullità dei patti statutari che lo escludono o che ne rendono più gravoso l'esercizio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 993

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 22 marzo 2023. 6 parole tolte, 10 parole aggiunte.

c) tolto: il trasferimento della sede sociale all'estero aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2437 · fonte del testo

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