Art. 49 — Norme in materia di equo compenso
[1]L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
[2]Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformità al criterio di cui al comma 1.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
