Art. 38 — Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale
[1]La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è erogata con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
[2]La formazione è volta, in particolare, a promuovere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una dimensione antropocentrica.
[3]I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
- a)sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;
- b)favorire la progettazione di attività didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonché di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.
[4]Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti gli interventi finalizzati a:
- a)promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici;
- b)favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equità e non discriminazione;
- c)sviluppare negli studenti capacità di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;
- d)ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.
[5]Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
[6]Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
[7]Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonché di protezione dei dati, al fine di:
- a)promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;
- b)assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
- c)promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
[8]Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
[9]Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
