Art. 46 — Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia
[1]I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e comprendono:
- a)profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attività giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al loro utilizzo;
- b)profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonché ai principi e ai limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
- c)profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.
[2]I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
[3]I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresì le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
[4]Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4, primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della legge IA e può stipulare convenzioni con la Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
