Art. 47 — Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni
[1]I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
[2]I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
- a)profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
- b)profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- c)profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
[3]I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.
[4]Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
[5]Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013.
[6]Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina è disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
