Ai fini del presente titolo, si intende per:

  • a)«regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
  • b)«legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;
  • c)«sistema di IA»: un sistema di intelligenza artificiale definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
  • d)«pratiche vietate»: le pratiche di IA vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689;
  • e)«sistema di IA ad alto rischio»: un sistema di IA classificato ad alto rischio, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 in combinato disposto con il suo allegato III;
  • f)«categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati di cui all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1689;
  • g)«dati relativi a condanne penali e reati»: i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
  • h)«dati operativi sensibili»: i dati relativi ad attivita' di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, indicati dall'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2024/1689;
  • i)«output»: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni generate da un sistema di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
  • l)«scraping non mirato»: l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, su larga scala, mediante l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;
  • m)«Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;
  • n)«Garante»: il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • o)«Forze di polizia»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • p)«attivita' di polizia»: le attivita' di contrasto definite dall'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 1689/2024, svolte, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e funzioni, dagli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia;
  • q)«finalita' di polizia»: i fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, richiamati nei punti 45) e 46) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1689/2024, e per i quali sono svolte le attivita' di polizia di cui alla lettera s); Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari