Ai fini del presente titolo, si intende per:
- a)«regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
- b)«legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;
- c)«sistema di IA»: un sistema di intelligenza artificiale definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
- d)«pratiche vietate»: le pratiche di IA vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689;
- e)«sistema di IA ad alto rischio»: un sistema di IA classificato ad alto rischio, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 in combinato disposto con il suo allegato III;
- f)«categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati di cui all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1689;
- g)«dati relativi a condanne penali e reati»: i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- h)«dati operativi sensibili»: i dati relativi ad attivita' di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, indicati dall'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2024/1689;
- i)«output»: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni generate da un sistema di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
- l)«scraping non mirato»: l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, su larga scala, mediante l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;
- m)«Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;
- n)«Garante»: il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- o)«Forze di polizia»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- p)«attivita' di polizia»: le attivita' di contrasto definite dall'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 1689/2024, svolte, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e funzioni, dagli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia;
- q)«finalita' di polizia»: i fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, richiamati nei punti 45) e 46) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1689/2024, e per i quali sono svolte le attivita' di polizia di cui alla lettera s); Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
