Art. 14 — Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio
[1]In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, l'ACN è competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento IA.
[2]Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID, sono stabilite le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
[3]Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ACN individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
