Art. 48 — Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro
[1]Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
[2]L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
