Art. 7 — Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
  • a)l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
  • b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
  • c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
  • d)le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
  • e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti»;
  • b)al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;
  • c)dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.». Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI». Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella rubrica, la parola «Vendita», e' sostituita dalla seguente: «Cessione». Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;
  • c)al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri». All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma le parole «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,». L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9810/2026

    16 aprile 2026

    L'art. 107, comma 4, l.fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2007, nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica, con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.

    Art. 7 · Art. 94 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 90 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169~art7 · fonte del testo

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