Art. 22 — Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 49/2012

    Questione infondata
    7 marzo 2012

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui, prevedendo l'inapplicabilità della normativa in materia di esdebitazione alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006, realizzerebbero una manifesta disparità di trattamento, posto che ad esse consegue che quanti sono stati dichiarati falliti prima della predetta data sono ammessi alla esdebitazione solo se alla medesima data la relativa procedura fallimentare era ancora pendente. Infatti analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata in quanto il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche - v. citata sentenza n. 273 del 2011 e ordinanza n. 61 del 2010.

    Art. 19 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 · Art. 22 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/2010

    Questione infondata
    24 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto il rimettente - al di là di un fugace richiamo al diritto di azione, presidiato dall'indicata disposizione costituzionale - non ha in alcun modo chiarito come si realizzerebbe il contrasto col predetto parametro.

    Art. 19 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 · Art. 22 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169~art22 · fonte del testo

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