Art. 3 — Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' abrogato. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla seguente: «ai difensori». L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

  • 1)l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
  • 2)le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
  • 3)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  • 4)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato». All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' abrogato. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.». All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»;
  • b)nel primo comma le parole «dell'istruttoria penale» sono sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.». All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» e' aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale»;
  • b)il terzo comma e' abrogato. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;
  • b)al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo». All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il primo comma, e' sostituito dal seguente: «Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;
  • b)nel terzo comma, le parole «allo stato» sono soppresse. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di impossibilita» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o»;
  • b)il settimo comma e' sostituito dai seguenti: «Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169~art3 · fonte del testo

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